Servizi Pre-Evento: Consulenza Adempimenti Sicurezza
Servizi Pre-Evento: Consulenza Adempimenti Sicurezza
L’Organizzatore/Espositore/Ditta esecutrice, così come ogni altra azienda da essi incaricate di svolgere attività all’interno della Location (Centro Congressi, Spazio Eventi, Hotel, ecc..), è tenuto a rispettare le vigenti normative in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ed in particolare quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni. Le normative valgono, quindi, per:
Organizzatore
Società, Ente, Istituzione o altro soggetto promotore della manifestazione, spettacolo e/o evento; è il soggetto con cui la location ha in corso un rapporto contrattuale per la concessione d’uso dei locali interessati dall’evento.
Espositori
Ditte, Imprese, Istituzioni, Enti che intervengono a vario titolo nella manifestazione, spettacolo e/o evento e che hanno un rapporto contrattuale di “locazione” di alcuni spazi esclusivamente con l’Organizzatore.
Ditte esecutrici
Ditte che si occupano della realizzazione delle strutture temporanee e degli impianti ad esse connessi, relative alla manifestazione, spettacolo e/o evento; tali aziende hanno rapporto diretto con l’Organizzatore, l’Espositore e/o la Location.
La Location dell’evento deve essere in grado di fornire un Regolamento Tecnico, il Piano di Emergenza ed Evacuazione (es. posizionamento estintori, US e percorsi da mantenere liberi, ecc )e il DUVRI generale (Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali ex art. 26, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.), indipendentemente dalle attività svolte dagli appaltatori per ogni area lavorativa di sua competenza.
L’Organizzatore si impegna a prendere visione del DUVRI. A questo punto dovrà valutare se la manifestazione che sta organizzando introduca dei “rischi da interferenza”.
Esempio 1
Facciamo l’esempio di una classica giornata di allestimento di un evento multi-sponsor in cui convivano più servizi da fornire: bancone di registrazione, stand, area poster e servizi di ristorazione. Ebbene, durante il set up, saranno prese
nti contemporaneamente più aziende con i rispettivi lavoratori, attrezzature e materiali:
- aziende allestitrici degli stand e montatori freelance con carrelli carichi di pannelli, avvitatori o alternativi che fanno rumore e rendono difficile la comunicazione, secchi di vernice, scale, materiale elettrico, imballaggi abbandonati in corsia;
- operatori del servizio ristorazione che girano con carrelli carichi di bicchieri, bottiglie, macchine del caffè, pannelli per l’area di disimpegno;
- montatori impegnati nell’allestimento dei banconi di registrazione contemporaneamente ai tecnici IT che predispongono cavi di rete, PC e stampanti;
- area poster allestita con pannelli fissi tra gli stand e l’area catering;
- elettricisti che tirano cavi e posizionano quadri elettrici e ciabatte;
- corrieri con bancali di materiali promozionali da scaricare negli stand;
- espositori che organizzano il proprio spazio stand;
- personale della segreteria organizzativa e hostess;
- personale del Centro Congressi;
- autisti e mezzi di trasporto.
In questo caso l’Organizzatore è tenuto ad elaborare il DUVRI della Manifestazione, impegnandosi ad informare i propri lavoratori, ma anche fornitori, clienti e comunque qualsiasi soggetto terzo che operi per conto dell’Organizzatore, dei cosiddetti “rischi da interferenza”, fornendo loro il DUVRI della Manifestazione.
L’Espositore o l’Allestitore potrebbero essere chiamati, a loro volta, a produrre un proprio DUVRI o POS (Piano Operativo di Sicurezza) in relazione all’attività svolta, che rimarrà a disposizione sul luogo di lavoro.
Esempio 2
L’evento è multi-sponsor ma le singole postazioni stand vengono per lo più allestite direttamente dalla location (es tavolo, panno, sedie e cestino). Alcune postazioni vengono allestite con stand pre-allestiti dall’Allestitore Ufficiale dell’evento mentre poche unità di Espositori scelgono di commissionare l’allestimento di uno stand personalizzato al proprio Allestitore. Trattasi di una manifestazione meno complessa per cui la procedura prevista dall’art.26 del D.Lgs.81/08 può essere a sua volta semplificata (fatto salvo l’obbligo della verifica tecnico professionale della ditta esecutrice e dello scambio di informazioni per l’individuazione degli eventuali rischi interferenti e gestione delle emergenze). I fornitori potrebbero essere tenuti a firmare una semplice dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 che certifichi le idoneità, il montaggio a regola d’arte e il rispetto delle vigenti normative in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Gli adempimenti in materia sicurezza possono risultare, quindi, molto complessi, a maggior ragione nel caso di Organizzatori privi di un ufficio dedicato. I nostri Consulenti Sicurezza sono a disposizione dell’Organizzatore per individuare insieme i potenziali rischi, suggerire le misure da adottare per eliminare i rischi da interferenza o per ridurre al minimo i rischi non eliminabili e redigere la documentazione necessaria.
Contatti: sicurezza@cernotti.it
Oppure vai al Form di contatto